IL TRIBUNALE Sulla eccezione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa, in ordine all'art. 23 del c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione; Sentito il p.m.; O S S E R V A Il presente procedimento deriva, in questa fase, dalla sentenza di incompetenza emessa dal pretore di Torino in data 16 novembre 1992, nel procedimento a carico degli attuali imputati, a seguito di diversa qualificazione giuridica del fatto (originariamente qualificato ex art. 646 primo e secondo comma, del c.p. e successivamente rubricato ex art. 314 del c.p.). Con la suddetta sentenza il pretore disponeva, dichiarata la propria incompetenza per materia, la trasmissione degli atti al tribunale di Torino ex art. 23 del c.p.p. In data 17 dicembre 1992 il presidente della sezione cui il processo era stato assegnato emetteva decreto di citazione a giudizio, ritualmente notificato a tutte le parti. All'odierna udienza la difesa sollevava l'eccezione di cui in premessa, rilevando, essenzialmente, che, a seguito della diretta trasmissione degli atti del pretore al tribunale, gli imputati erano stati privati della possibilita' di richiedere il giudizio abbreviato. Il p.m. si opponeva, rilevando che l'imputato avrebbe comunque potuto avvalersi del rito abbreviato, avanti al pretore, in relazione allo stesso fatto che gli veniva allora contestato, seppur diversamente qualificato. La questione sollevata dalla difesa appare al tribunale rilevante e non manifestamente infondata. Sulla rilevanza va solo detto che, qualora accolta dalla Corte, ben diverso potrebbe essere lo sviluppo del procedimento a carico dei due imputati, anche con esiti sostanzialmente differenti, in caso di condanna. Quanto alla non manifesta infondatezza, il tribunale di Torino, sezione prima penale, ha gia' accolto identica eccezione rilevando, tra l'altro: " .. puo' evidenziarsi come il passaggio degli atti da una sede processuale di competenza inferiore ad una sede processuale di competenza superiore, viene a privare l'imputato della possibilita' di richiedere il rito abbreviato, che poteva non avere interesse a richiedere di fronte al reato di minor peso, ed avere invece interesse a richiedere di fronte ad un reato di maggior peso (non ritualmente contestatogli). Non solo, ma in tal modo si viene a privare il processo di quel vaglio costituito dall'udienza preliminare, che e' garanzia propria del procedimento di primo grado che non si svolge davanti al pretore. Questi due ultimi profili, ad avviso del tribunale, vengono da un lato a porsi in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto creano una situazione di disparita' di trattamento, di fronte a situazioni oggettivamente eguali, diversamente trattate sol perche' in origine la competenza per materia non era stata correttamente individuata dal p.m.; dall'altro lato, in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione in quanto limitano le potenzialita' difensive, eliminando di fatto l'udienza preliminare (altrimenti necessaria) e la possibilita' di introdurre il rito alternativo del giudizio abbreviato". In aggiunta alle citate argomentazioni - che questo Collegio condivide integralmente - puo' osservarsi, in relazione al caso di specie, anche con riferimento alla motivata opposizione del p.m., che l'eventuale e gia' prospettata richiesta di giudizio abbreviato, potrebbe condurre, in caso di condanna degli imputati, a ben diverse conseguenze sotto il profilo sostanziale, con riferimento non solo all'entita' della pena da infliggere, ma anche all'applicazione di eventuali pene accessorie, benefici di legge e conseguenze extra-penali della condanna stessa. Di qui l'ulteriore dimostrazione della non manifesta infondatezza della questione sollevata.